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Accesso Documentale

Riferimenti normativi: L.n.241/90 s.m.i., DPR 184/2006, regolamento di Estar sull’accesso alla documentazione amministrativa

Modalità di presentazione

Chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento cui fa riferimento l’accesso, può presentare richiesta di accesso documentale.

La richiesta può essere presentata direttamente dall’interessato o da un suo delegato (in questo caso la delega, unitamente alla fotocopia del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta).
Si consiglia di utilizzare il modulo accesso atti predisposto e comunque di identificare in modo chiaro e puntuale i documenti e atti richiesti, oltre che a indicare l’interesse giuridico connesso.
La richiesta può essere trasmessa attraverso:

  • consegna diretta presso l’ufficio protocollo o che detiene il documento
  • mail all’ufficio che detiene il documento
  • lettera raccomandata all’indirizzo: Estar via di San Slavi 12 50135 Firenze
  • posta elettronica certificata all’indirizzo  estar@postacert.toscana.it

Nel caso in cui la richiesta non sia sottoscritta con firma autografa apposta in presenza del personale addetto al procedimento, la domanda deve essere accompagnata dalla copia del documento di identità del richiedente. In alternativa il documento può essere sottoscritto con firma digitale.

Soggetti controinteressati e termine del procedimento

In caso di presenza di controinteressati (soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza) l’Unità relazioni con il pubblico dà loro comunicazione della richiesta di accesso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I controinteressati hanno dieci giorni di tempo per presentare motivata opposizione, altrimenti l’Amministrazione procede sull’istanza (modulo)

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, trascorsi inutilmente i quali la richiesta si intende respinta, salvo la sospensione di 10 giorni nel caso in cui la richiesta sia risultata incompleta e l’Unità Relazioni con il Pubblico abbia dovuto acquisire le integrazioni necessarie. I 30 giorni che l’Amministrazione ha a disposizione per evadere la richiesta decorrono nuovamente dalla data di presentazione da parte dell’utente della richiesta perfezionata.

Costi dell’istanza

Il rilascio di copie cartacee e il rilascio di copia di dati informatizzati sono subordinati al rimborso dei costi di riproduzione e dei diritti di ricerca e di visura, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo nel caso di rilascio di copie autentiche e con le modalità indicate con apposito provvedimento del Direttore Generale. L’istante può richiedere la trasmissione dei documenti previo pagamento delle spese di riproduzione e dei diritti di ricerca e di visura (consulta la tabella costi).

Accoglimento dell’istanza di accesso

L’accoglimento della richiesta formale di accesso è disposto dal Responsabile del procedimento di accesso documentale con propria nota protocollata, da trasmettersi con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica (per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione) o con altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, comunicando all’interessato l’accoglimento dell’istanza ed indicando un congruo periodo di tempo, non inferiore a 15 giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

L’esame dei documenti avviene, nelle ore d’ufficio, presso la struttura indicata nella nota trasmessa dal Responsabile del procedimento di accesso alla presenza, ove necessario, di personale addetto, e previo accertamento della corrispondenza delle generalità anagrafiche del richiedente l’accesso con quelle del soggetto fisicamente presentatosi presso l’Ente per darvi corso

L’esame dei documenti ed il ritiro delle eventuali copie richieste può essere effettuato da persona diversa dall’interessato munita di delega da questi sottoscritta e accompagnata da copia di documento idoneo ad accertare l’identità del delegante

Mancato accoglimento dell’istanza di accesso

Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell’accesso richiesto in via formale deve essere motivato.
Il differimento dell’accesso è disposto ove sia necessario per assicurare una temporanea tutela degli interessi o per salvaguardare specifiche esigenze dell’Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa.

Tutela

A fronte del rifiuto o del differimento dell’accesso, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell’art.116 del Codice del processo amministrativo, di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

 

Riferimenti normativi

 

Referente dell’aggiornamento dell’informazione:

Cinzia Giaconi

Uoc Formazione e comunicazione

cinzia.giaconi@estar.toscana.it

 

Allegati :

Ultimo aggiornamento

24 Gennaio 2022, 02:01

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