
Whistleblower
Estar ha predisposto un modello per la segnalazione degli illeciti, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs n. 165 del 2001.
I dipendenti e loro assimilati, i lavoratori , i consulenti e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di ESTAR che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, devono accedere in via preferenziale alla procedura informatizzata disponibile in questa pagina.
Il sistema garantisce e tutela l’identità del segnalante attraverso un sistema di invio criptato e con separazione tra nominativo del segnalante e oggetto della segnalazione
Whistleblowing
Con il termine segnalante o whistleblower si intende il soggetto, interno o esterno a ESTAR, che segnala agli organi legittimati episodi di illecito o altre ipotesi di irregolarità commesse ai danni degli interessi perseguiti da ESTAR.
In generale è il dipendente pubblico che segnala illeciti di carattere generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179
- i dipendenti, in qualunque forma contrattuale, di ESTAR che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite;
- i dipendenti e i collaboratori, a qualsiasi titolo (anche al di fuori del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016), degli appaltatori di lavori, servizi e forniture in rapporto con ESTAR
- i consulenti di ESTAR
- Ai sensi della Delibera A.N.AC. n. 469/2021, non rientrano tra i soggetti di cui al comma 2, coloro che, pur svolgendo un'attività lavorativa in favore di ESTAR, non sono dipendenti propriamente intesi (ad es., stagisti, tirocinanti)
La segnalazione deve essere presentata al Responsabile della Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), utilizzando di norma una sola delle seguenti modalità per massimizzare la tutela della riservatezza:
1) via telematica, tramite piattaforma aziendale, disponibile sulla homepage di Estar;
2) in forma cartacea, tramite lettera in doppia busta chiusa, recante la dicitura “Riservata per il RPCT di ESTAR”
Atre modalità di trasmissione non garantiranno le tutele previste per il segnalante.
La Piattaforma informatica Estar in relazione alla gestione delle segnalazioni whistleblowing assicura adeguati standard di sicurezza, tenendo conto delle indicazioni di cui alla Delibera n. 469/2021
Piattaforma informatica
In relazione alla gestione delle segnalazioni whistleblowing tramite piattaforma informatica ESTAR assicura adeguati standard di sicurezza, tenendo conto delle indicazioni di cui alla Delibera n. 469/2021.
La segnalazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) nome e cognome del soggetto che effettua la segnalazione (“segnalante”), con espressa indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito di Estar;
b) la data e/o il periodo in cui si è verificato il fatto;
c) il luogo fisico in cui si è verificato il fatto;
d) una valutazione del segnalante circa il fatto che lo stesso ritenga che le azioni od omissioni commesse siano: - penalmente rilevanti; - poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni - sanzionabili in via disciplinare; - suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale a Estar o ad altro Ente Pubblico; - suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine di Estar;
e) descrizione del fatto;
f) autore/i del fatto;
g) altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo;
h) eventuali allegati a sostegno della segnalazione;
i) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. Deve avere ad oggetto “condotte illecite” di cui il segnalante sia venuto a conoscenza “in ragione del proprio rapporto di lavoro” e deve essere effettuata “nell’interesse all’integrità dell’Azienda”;
a) nome e cognome del soggetto che effettua la segnalazione (“segnalante”), con espressa indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito di Estar;
b) la data e/o il periodo in cui si è verificato il fatto;
c) il luogo fisico in cui si è verificato il fatto;
d) una valutazione del segnalante circa il fatto che lo stesso ritenga che le azioni od omissioni commesse siano: - penalmente rilevanti; - poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni - sanzionabili in via disciplinare; - suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale a Estar o ad altro Ente Pubblico; - suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine di Estar;
e) descrizione del fatto;
f) autore/i del fatto;
g) altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo;
h) eventuali allegati a sostegno della segnalazione;
i) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. Deve avere ad oggetto “condotte illecite” di cui il segnalante sia venuto a conoscenza “in ragione del proprio rapporto di lavoro” e deve essere effettuata “nell’interesse all’integrità dell’Azienda”;
Le tutele del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante medesimo per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
La tutela della riservatezza dell’identità viene meno se il segnalante ha trasmesso la segnalazione anche a soggetti diversi da quelli contemplati per legge. In tale caso è prospettabile anche l’accesso, nelle sue varie forme e con i suoi limiti .
Il sistema non tutela chi al fine di effettuare la segnalazione commetta altro illecito ( es. accesso abusivo a sistema informatico) l segnalante è invitato a porre la massima attenzione affinché nella descrizione dei fatti e delle situazioni denunciate come illecite e nei relativi documenti allegati, non siano presenti dati personali o che possano far risalire alla propria identità.
Nel caso in cui la segnalazione dovesse contenere notizie coperte dal segreto, per godere delle tutele previste, è necessario che:
- Il segnalante non abbia appreso le informazioni segnalate in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'Azienda;
- Le notizie ed i documenti, oggetto di segreto professionale o d'ufficio, non siano rivelati con modalità eccedenti rispetto alla finalità di eliminazione dell'illecito;
- INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI (ART. 54-BIS D.LGS. N. 1652001)
- Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
Per il regolamento e modulistica si consulti la Procedura Whistleblower- PROTOCOLLO OPERATIVO PA-7-2015 rev01
Linee guida Whistleblowing Anac
FAI LA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWER
Ultimo aggiornamento
21 Aprile 2022, 13:11