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Accesso civico “generalizzato” concernente dati e documenti ulteriori

L’Art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 ha introdotto l’accesso civico generalizzato (noto come il FOIA italiano, Freedom of information act) che è il diritto del cittadino a chiedere dati e documenti di cui la PA è titolare e per i quali non sussistono obblighi di pubblicazione. Tale diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: chiunque può esercitarlo indipendentemente dall’essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

A chi rivolgersi

a) alla struttura organizzativa aziendale che detiene la documentazione, l’informazione o il dato. (telefoni e posta elettronica / pec)
b) All’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) che è stato individuato dalla Azienda quale ufficio competente a gestire la procedura tramite l’indirizzo mail urp@estar.toscana.it  oppure all’indirizzo di posta certificata estar@postacert.toscana.it

Modalità di presentazione

Chiunque può accedere ai dati e ai documenti detenuti di Estar, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione “Amministrazione trasparente” (accesso civico cd semplice), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis D.Lgs. 33/2013.
La richiesta non deve essere motivata ed è gratuita, salvo il rimborso dei soli costi sostenuti da Estar per rendere disponibili i documenti (consulta la tabella costi).
Per esercitare il diritti si consiglia di utilizzare il modulo predisposto e comunque di identificare in modo chiaro e puntuale i documenti o dati richiesti.
Estar non è tenuta a formare, raccogliere o procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. E’ consentito l’accesso generalizzato anche quando la richiesta riguarda un numero cospicuo di documenti e informazioni, a meno che l’istanza risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di pregiudicare il buon funzionamento dell’Amministrazione.
La richiesta può essere trasmessa attraverso:

  • consegna diretta o via mail presso i vari uffici
  • lettera raccomandata all’indirizzo : Estar via di San Salvi 12, 50135 Firenze
  • posta elettronica all’indirizzo urp@estar.toscana.it
  • posta elettronica certificata all’indirizzo estar@postacert.toscana.it

Nel caso in cui la richiesta non sia sottoscritta con firma autografa apposta in presenza del personale addetto al procedimento, la domanda deve essere accompagnata dalla copia del documento di identità del richiedente. In alternativa, il documento può essere sottoscritto con firma digitale.

Conclusione del procedimento e soggetti controinteressati

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza (per la decorrenza dei termini fa fede la data di ricezione) con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali contro interessati.

Se nel corso dell’istruttoria vengono identificati dei controinteressati cioè soggetti portatori di interessi connessi alla protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali, che potrebbero subire un pregiudizio concreto e probabile dalla esibizione degli atti/documenti richiesti, si devono informare della richiesta di accesso con raccomandata A/R o per via telematica (a coloro che abbiano consentito tale forma). Si concede loro un termine di dieci giorni per consentire una eventuale opposizione (modulo) . In questo periodo risultano sospesi i 30 giorni della conclusione del procedimento.
In caso di accoglimento della richiesta nonostante l’opposizione dei controinteressati, la pubblica amministrazione è tenuta a darne comunicazione a quest’ultimi e al richiedente. Decorsi 15 giorni senza che siano stati notificati ricorsi o richieste di riesame, lo stesso ufficio provvede a trasmettere i dati/documenti.

Tutela

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l’accesso è stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della “protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia” il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che si esprime entro dieci giorni dalla richiesta. Il termine per l’adozione del provvedimento in questo caso è sospeso.
In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell’inerzia di Estar, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art.116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Riferimenti normativi

Regolamento Estar in materia accesso documentale, civico semplice e generalizzato

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n 33

Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016: Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e di limiti.

Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 2 /2017: Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA).

Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 1 /2019: Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA).

 

Faq

 

Referente dell’aggiornamento dell’informazione:

Cinzia Giaconi

UOC Formazione e Comunicazione
cinzia.giaconi@estar.toscana.it

Allegati :

Ultimo aggiornamento

16 Febbraio 2022, 12:16

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