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Accesso civico “semplice” concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

L’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ha previsto l’istituto dell’accesso civico, quale diritto di “chiunque”, anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

A chi rivolgersi

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Modalità di presentazione

Chiunque può richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m.i., nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
L’istanza di accesso è gratuita e non deve essere motivata.
Si consiglia di utilizzare il modulo predisposto e comunque di identificare in modo chiaro e puntuale i documenti o atti richiesti.
La richiesta deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dr.ssa Concetta Mazzocchi , e può essere trasmesso:

  • a mezzo posta : Estar via di San Salvi 12 50139 firenze
  • consegnata a mano all’ufficio protocollo
  • inoltrando una e-mail di richiesta all’indirizzo : anticorruzione@estar.toscana.it
  • oppure via pec all’indirizzo : estar@postacert.toscana.it 

Nel caso in cui la richiesta non sia sottoscritta con firma autografa apposta in presenza del personale addetto al procedimento, la domanda deve essere accompagnata dalla copia del documento d’identità del richiedente. In alternativa il documento può essere sottoscritto con firma digitale.

Conclusione del procedimento

Il procedimento di accesso civico deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta con la trasmissione al richiedente del provvedimento espresso e motivato.

Ricevuta la richiesta, il Responsabile della Trasparenza, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione Trasparente del portale di ESTAR.

Contestualmente dà comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato sul Portale, si limita a indicare al richiedente il collegamento ipertestuale al documento o alla informazione.

Tutela

Ai sensi della legge 241/90, in caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata comunicazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza il richiedente può ricorrere al Direttore Generale, quale soggetto titolare del potere sostitutivo, inviando una richiesta tramite e-mail all’indirizzo direzione@estar.toscana.it.
In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell’inerzia di Estar il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell’art.116 del Codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Riferimenti normativi

Regolamento Estar in materia accesso documentale, civico semplice e generalizzato

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n 33

 

Faq

 

 

Referente dell’aggiornamento dell’informazione:

Cinzia Giaconi

UOC Formazione e Comunicazione
cinzia.giaconi@estar.toscana.it

Allegati:

Ultimo aggiornamento

16 Febbraio 2022, 12:18

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