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Affidamenti in house

Dati pubblicati ai sensi dell’Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n.36/2023. Obbligo di pubblicazione su Amministrazione Trasparente applicabile a procedure avviate fino al 31/12/2023.

 

Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3).

Si veda Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP)

 

Per approfondimento si riportano di seguito alcune FAQ pubblicate dall’A.N.AC.  in tema di affidamenti in house e CIG :
B.10. – Devono essere comunicati i dati sugli affidamenti in-house?
Sì. Si ricorda, infatti, che l’art. 23, comma 5, del Codice prevede: «5. Con proprio provvedimento l’ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all’articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all’articolo 7, comma 2.»
B.11 – Come si comunicano gli affidamenti in-house alla BDNCP?
ANAC ha predisposto la scheda A3_6 per la comunicazione dei dati relativi agli affidamenti in-house. Ad oggi non tutte le piattaforme hanno implementato tale scheda. Nelle more di detta implementazione e comunque non oltre il 30 aprile 2024, è possibile comunicare i dati sugli affidamenti in-house, utilizzando le schede per gli affidamenti diretti (AD_25 e AD_26) e valorizzando i seguenti campi in questo modo:
– il campo ‘Tipo procedura’, obbligatorio nelle AD, con la voce “procedura a fase unica”;
– i dati dell’aggiudicatario devono essere inseriti nell’oggetto “partecipanti ADType”;
– la tipologica “giustificazioniAggiudicazioneDiretta” con “Appalto pubblico tra enti nell’ambito del settore pubblico (appalto «in-house»), appalti aggiudicati a imprese collegate o appalti aggiudicati a una joint-venture o nell’ambito di una joint-venture” per attivare la contribuzione.
D.7. – Perché è necessario acquisire un CIG per gli affidamenti in-house?
Si ricorda che il CIG è un codice alfanumerico che consente:
– l’identificazione univoca di una procedura di affidamento ed il suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza;
– la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso;
– l’adempimento degli obblighi contributivi. Come chiarito nella determinazione n. 4/2011 [2], aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 [3], gli affidamenti in-house non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Restano però valide le ulteriori due cause per l’acquisizione del CIG.

Referente dell’aggiornamento dell’informazione:

Cinzia Martelli

Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi

c.martelli@estar.toscana.it

Ultimo aggiornamento

27 Marzo 2024, 14:27

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