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Collegi consultivi tecnici

Secondo l’art. 215 del D.Lgs. 36/2023 (prima delle modifiche del Correttivo appalti) il collegio consultivo tecnico era obbligatorio per: – lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea; – forniture e servizi di importo pari o superiore ad 1 mln di €.
Il correttivo D. lvo n. 209/2024 apporta modifiche al comma 1, dell’articolo 215 del Codice per circoscrivere l’operatività dei collegi consultivi tecnici, chiarendo che essi debbano essere obbligatoriamente istituiti solo per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, escludendone, pertanto, l’istituzione obbligatoria per tutti i contratti di forniture e servizi, in relazione ai quali, l’eventuale attivazione viene rimessa alla esclusiva volontà delle parti.

 

Referente dell’aggiornamento dell’informazione:

Cinzia Martelli

Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi

c.martelli@estar.toscana.it

Ultimo aggiornamento

28 Maggio 2025, 10:25

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